domenica 9 agosto 2009

Diversamente immigr-abili: ecco cosa significa la legge 94/2009




Ieri è entrata in vigore la legge 94/2009, l’ultima versione rivista ed aggiornata del pacchetto sicurezza. “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” è quello che si legge nella parte alta del testo della legge. E se gli errori materiali ancora non si vedono, quelli di battitura sono ben evidenti già dopo 9 parole del primo articolo.





Art. I.1. La disposizione di cui all'articolo 61,numero ll-bis), del codice
penale si intende riferita ai cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione
Europea e agli apolidi.





Ma non cominciamo a fare subito i disfattisti… almeno capiamo prima a cosa porterà questa new entry nella regolamentazione della nostra cara diversità.

Si tratta di un provvedimento che riforma molti articoli del codice penale introducendo nuovi reati e reintroducendone di vecchi. Dobbiamo dire che, tra i rimandi continui dei comma, non è la cosa più facile del mondo leggere questa legge – come tutte del resto – ma ci abbiamo provato.






Il testo fa finta di girare intorno a diverse mosse nei confronti della pubblica sicurezza: rafforza azioni nella prevenzione di infiltrazioni mafiose (tra le modifiche al 41bis, l’innalzamento da un anno a 4 anni della durata del provvedimento di regime carcerario speciale) e prevede che si stabiliscano le caratteristiche tecniche delle bombolette antiaggressione. Se non bastasse tutto ciò per farci sentire più sicuri, sentendo parlare di requisiti e apposita iscrizione ad un albo dei buttafuori (un albo dei buttafuori?!!?) ci sentiremo tutti meglio. Decisamente.



Sempre per la nostra sicurezza è la norma che prevede fino a 3 anni di reclusione per chi impiega minori per l’accattonaggio (ancora non c’era?!?!). E non può mancare la sicurezza che deriva dall’inasprimento delle pene per chi imbratta o danneggia immobili pubblici o privati. Ci sentiremo tutti più sicuri quando il tizio che ha fatto il murales per L’Aquila sulla Prenestina si starà facendo i suoi “da 1 a 6 mesi di reclusione”.



Avranno qualcosa da ridire quelli dei campi nomadi, ma anche i negozianti che espongono la loro merce espandendosi un po’ troppo sui marciapiedi, con quello che, della legge, riguarda l’occupazione abusiva del suolo pubblico.

E questa era quella parte della legge che le ha evitato di chiamarsi “legge buttafuori l’immigrato”. Ora arriva il meglio!



Passiamo a quella parte della legge che piace di più ai nostri cari concittadini e che gli permetterà di sentirsi talmente al sicuro da fare come in quei film americani in cui si lasciano sempre tutte le porte aperte.


Eccone i punti principali:







Clandestinità= reato




- Chi entra o soggiorna in maniera illegale in Italia commette il reato di immigrazione clandestina e rischia un’ammenda da 5 mila a 10 mila euro. Non è dunque previsto il carcere, ma non è neanche possibile applicare l’articolo 162 del codice penale (Oblazione nelle contravvenzioni), perciò il pagamento di una somma di denaro non estingue il reato.


I clandestini sono sottoposti a processo davanti al giudice di pace con espulsione per direttissima. Prima di essere espulso, con accompagnamento alla frontiera da parte del questore, l’immigrato irregolare viene portato in un Centro di Identificazione all’interno del quale può restare per un periodo di tempo non superiore ai 180 giorni (prima erano 60 giorni). A questo punto possono accadere due cose: in caso di mancata cooperazione al rimpatrio da parte del paese terzo interessato o in caso di ritardi per acquisire la documentazione necessaria , il questore può chiedere una prima proroga di 60 giorni, cui se ne può aggiungere una seconda (arrivando ad una “permanenza” di ben 10 mesi!). Oppure può succedere che non sia stato possibile trattenere lo straniero in un Centro di Identificazione, ad esempio per mancanza di posti liberi, o che non si sia riusciti ad identificarlo nei 180 giorni previsti. In questo caso “il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni“. L’immigrato che, trascorsi i cinque giorni, rimane sul territorio italiano rischia grosso perché è punito con la reclusione da uno a quattro anni.



E mi chiedo: se sei un immigrato, lo sei perché non hai soldi e sei venuto a cercare lavoro. Ma se ti chiudono per sei mesi in un Cie si suppone che in quei 6 mesi non lavori. Quindi non guadagni. Quindi hai meno soldi di quanto (già pochi) ne avevi nel momento in cui sei stato processato. E in quei 5 giorni…. Come fai a trovare i soldi per comprare un biglietto di ritorno nella tua terra natìa?!



- Cade il divieto di espulsione per i conviventi con parenti italiani di terzo e quarto grado;



- Aggravante. Rappresenta un aggravante per qualsiasi tipologia di reato, l’essere presente illegalmente sul territorio italiano. Illegalmente significa senza un documento, permesso di soggiorno, che attesti la regolare presenza dello straniero.




Ingresso & permesso di soggiorno= entra se ci riesci…



- Permesso di soggiorno a punti. Al momento della domanda di rilascio del permesso di soggiorno, lo straniero dovrà obbligatoriamente stipulare il cosiddetto “accordo di integrazione”, con il quale sottoscrive specifici obiettivi che si impegna a conseguire durante il periodo di validità del permesso stesso. E’ articolato su crediti conseguibili per specifici obiettivi di integrazione in tutto l’arco temporale di validità del titolo di soggiorno richiesto. L’accordo sarà articolato su un numero di crediti e la perdita dei quali comporta la revoca del titolo di soggiorno, con conseguente espulsione parte del questore con accompagnamento alle frontiere da parte della forza pubblica. Un regolamento governativo che entrerà in vigore entro 180 giorni dalla disposizione, definirà i criteri e le procedure per la sottoscrizione dell’accordo.

- Per la concessione del permesso di soggiorno dovranno essere prese in considerazione anche le condanne non definitive;



- Gli immigrati dovranno pagare un contributo di soggiorno: l’importo va da un minimo di 80 a un massimo di 200 euro. Si pagherà per il rinnovo del permesso di soggiorno ma non se questo è per asilo e per la richiesta di asilo, per la protezione sussidiaria e per motivi umanitari;



- Si applica la pena della reclusione da sei mesi ad un anno se l’espulsione è stata disposta di conseguenza alla scadenza, da più di 60, del permesso di soggiorno (e di cui non è stato richiesto il rinnovo o quando la richiesta del titolo di soggiorno sia stata rifiutata); anche il rifiuto di esibire i documenti (di identificazione e di soggiorno) agli agenti di pubblica sicurezza ha come risultato l’arresto fino ad un anno e un’ammenda fino a 2.000 euro.






Immigrati & famiglia= nulla osta… a parte i nulla osta!



- Lo straniero che sposa un cittadino italiano può acquisire la cittadinanza italiana due anni dopo il matrimonio se risiede legalmente nel nostro Paese oppure dopo tre anni se residente all’estero. Tempi dimezzati in presenza di figli. Per potersi sposare con un italiano lo straniero deve presentare all’ufficiale dello stato civile, oltre al nulla osta del Paese di provenienza, anche il permesso di soggiorno. Più facili invece i matrimoni con le musulmane che risiedono regolarmente in Italia: non sarà necessario che la sposa ottenga il nulla osta dal Paese di provenienza, basterà un’autocertificazione alla quale sia allegato un documento dell’ambasciata italiana o del consolato nel paese di provenienza.



- Per quanto riguarda i ricongiungimenti familiari si aggiunge al certificato di idoneità alloggiativa quello igienico-sanitario (in precedenza era richiesto alternativamente il certificato rilasciato dal Comune o dall’ASL locale) entrambi rilasciati dai competenti uffici comunali. Si prevede quindi ipoteticamente l’emanazione di appositi regolamenti per l’individuazione dei criteri con conseguente arbitrarietà delle amministrazioni nella decisione;



- Non sarà più possibile richiedere il visto di’ingresso, per il ricongiungimento familiare, se il nulla osta non verrà rilasciato dopo 180 giorni dal perfezionamento della pratica. (Pure!)







Contrastare l’immigrazione clandestina = puniamo chi li aiuta, silenzio su chi li sfrutta



- La legge ha pensato anche a facilitare la denuncia da parte dei cittadini italiani. Infatti “chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni“. Inoltre “chiunque promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona“.

- Money transfer. Gli agenti che si occupano dei servizi di money transfer acquisiscono e conservano per dieci anni il permesso di soggiorno dell’extracomunitario che richiede il trasferimento di denaro. In caso di mancanza di tale documento gli agenti dovranno denunciare lo straniero entro dodici ore, pena la cancellazione dall’elenco degli agenti in attività finanziaria.
Non vedrà aggravata la sua situazione chi, nello sfruttamento di situazioni di soggiorno irregolare, trarrà un ingiusto profitto (come l’ impiego di lavoratori irregolari sottopagati)





Senza tetto & anagrafe




– Le persone senza fissa dimora dovranno essere schedati in un apposito registro istituito presso il Viminale e la registrazione dovrà avvenire entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge. “La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, è tenuta a fornire all’ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l’effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio, si considera residente nel comune di nascita”



- “l’iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica sono subordinate alla verifica da parte dei competenti uffici comunali delle condizioni igienico-sanitarie dell’immobile”. - Cancellata la norma sui presidi e sui medici spia, resta nel testo l’obbligo di esibire agli uffici della pubblica amministrazione il permesso di soggiorno non solo ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse ma anche per i provvedimenti inerenti agli atti di stato civile o all’accesso ai pubblici servizi. Con questa norma, accusa l’opposizione, sarà impossibile per i figli dei clandestini essere iscritti all’anagrafe.






E dulcis in fundo, signori e signore, le ronde!



Udite udite: “I sindaci, previa intesa con il prefetto, possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale [...] I sindaci si avvalgono, in via prioritaria, di quelle costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle Forze dell’ordine, alle Forze armate e agli altri Corpi dello Stato [...] Le associazioni sono iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto, previa verifica da parte dello stesso”. E tra 60 giorni il Ministero dell’Interno ci farà sapere quali sono i requisiti d’iscrizione nell’elenco… wow…

Per chi volesse, ecco il testo: http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/sicurezza_legge/legge_15_luglio_2009_n.94.pdf

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